Nessun generatore di vapore, fatta eccezione di quelli indicati agli articoli 4 e 5 del RD 824/1927 , può essere posto e mantenuto in azione senza la continua assistenza di persona che abbia i seguenti requisiti:
Età non minore di 18 anni compiuti;
Moralità e buona condotta;
Idoneità fisica;
Possesso del certificato di abilitazione per il tipo di generatore corrispondente.
Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 1 marzo 1974, tale certificato può essere rilasciato dall’Ufficiale Sanitario (Servizi di Medicina Legale dell’ASL o medico legale ASL), medico provinciale, sanitari di enti ospedalieri o da altri medici all’uopo autorizzati. Questi ultimi medici sono indicati nei Bandi pubblicati dagli Ispettorati provinciali del lavoro. La circolare 1401 del 22 gennaio 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha altresì autorizzato i medici competenti ed i medici del servizio sanitario nazionale, ancorché operante in regime di convenzione.
Al momento dell’accesso nello studio medico dovrà portare con sé:
- Marca da bollo da 16,00;
- Documento di riconoscimento e patente di guida;
- Certificato anamnestico di data non anteriore a 90 giorni rilasciato su modello conforme a quanto previsto dal D.M. 26 aprile 1998;
- Bando ispettorato provinciale del lavoro.
